Superbonus, come si calcola la plusvalenza in caso di usucapione?
Come avviene il calcolo della plusvalenza per effetto della vendita di un immobile acquisito per usucapione, sul quale sono stati effettuati interventi rientranti nel Superbonus conclusi da meno di dieci anni? Ce lo spiega l’Agenzia delle Entrate con la Risposta del 17 luglio 2024, n. 157.

Ancora dubbi legati applicazione delle nuove norme introdotte dalla legge di Bilancio 2024 sugli artt. 67 e 68 del TUIR. Nel dettaglio, parliamo della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili oggetto di interventi Superbonus. Tuttavia ci pensa l’Agenzia dell’Entrate a sciogliere il bandolo della matassa e chiarire ogni equivoco con una nuova risposta.
Nel caso specifico, il proprietario di un immobile abitativo, acquisito per usucapione, oggetto di interventi edilizi per i quali ha fruito del Superbonus, ha intenzione di vender prima che siano decorsi dieci anni dal termine dei lavori. In questo caso come deve essere calcolata la plusvalenza? Scopriamolo insieme.
Superbonus e calcolo delle plusvalenze: i chiarimenti del Fisco

Prima di riportare la risposta del Fisco, è bene precisare che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Ma vediamo i casi specifici:
- Per gli immobili acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto
dal donante - Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e si è esercitata l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito
- Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50% di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni alternative
- Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso in esame, per effetto della vendita dell’immobile acquisito dall’Istante per usucapione, sul quale sono stati effettuati interventi rientranti nel Superbonus conclusi da meno di dieci anni al momento della cessione, si realizza l’emersione di plusvalenza tassabile, in misura pari alla differenza tra il corrispettivo della vendita dell’immobile e il valore ricavabile della sentenza dichiarativa di usucapione, aumentato dei costi inerenti al bene da determinare come sopra indicato.
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