È sempre possibile installare le inferriate in condominio?
È sempre consentito installare le inferriate o grate di sicurezza quando si vive in condominio? È necessaria l’autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale oppure ogni condomino può agire liberamente? Cosa prevede il regolamento condominiale? Scopriamolo insieme.
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Le griglie o inferriate di sicurezza per finestre sono dei telai generalmente in metallo installati su una finestra per fornire ulteriore sicurezza e protezione. Le griglie per finestre sono solitamente realizzate in ferro battuto o acciaio e possono essere progettate in vari modelli e stili, a seconda delle preferenze estetiche del proprietario di casa. Come anticipato, lo scopo principale di una inferriata di sicurezza è impedire l’accesso non autorizzato in casa e si tratta di un modo efficace per scoraggiare i ladri e prevenire le effrazioni, poiché rende più difficile per gli intrusi entrare attraverso una finestra.
Tuttavia, quando si vive in condominio ci sono una serie di regole da rispettare contenute nel regolamento condominiale che, molto spesso, è più rigido di quanto si possa pensare. Quindi, prima di apportare qualsiasi modifica e procedere con l’acquisto e installazione delle inferriate, è sempre bene dare un’occhiata al regolamento in modo da evitare di incorrere in disagi o incomprensioni sulle norme.
Inferriate in condominio, cosa dice la legge?

In merito alla possibilità di installare le inferriate o grate di sicurezza, è opportuno consultare il regolamento condominiale e assicurarsi che non contenga alcun divieto a riguardo. In assenza di particolari clausole, non c’è alcuna necessità di richiedere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale. Di conseguenza, il secondo passo da compiere è consultare il Codice Civile, in particolare l’articolo 1122 che recita:
Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea.
In altre parole, non è consentito al condomino la realizzazione di opere lesive del decoro, della sicurezza e della stabilità dell’edificio. Dunque, nell’installazione delle inferriare risulta importante rispettare colori, materiali e disegni identici a quelli già presenti nella facciata dell’edificio.
Condominio e decoro architettonico
È doveroso precisare che, secondo la Cassazione, vi è decoro per ogni edificio e non solo per quelli che rivestano un particolare valore di interesse storico o artistico. Il decoro architettonico riguarda anche gli edifici popolari in quando ogni stabile presenta delle caratteristiche strutturali tali da conferire all’immobile una particolare fisionomia suscettibile di essere danneggiata da innovazioni su porzioni di proprietà esclusiva o sulle parti comuni, ancorché tali nuove opere apportino particolari utilità al singolo condomino o al condominio (Cass. civ., sez. II, 29/01/2016, n. 1718).
Ricordiamo che per decoro architettonico “deve intendersi l’estetica del fabbricato data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità” (Cass. 851 del 2007).