IMU sulle pertinenze, l’agevolazione spetta anche senza la dichiarazione del contribuente
IMU sulle pertinenze, l’agevolazione spetta anche se il contribuente non ha presentato la dichiarazione: è quanto sottolineato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n° 12226 dell’8 maggio 2023. Scopriamo cosa è successo e su cosa vertono i fatti.

Nell’Ordinanza della Cassazione emerge il seguente principio: nel caso in cui il contribuente ometta di presentare la dichiarazione, le pertinenze dell’immobile non pagano IMU sulla base del principio della leale collaborazione e della buona fede, così come sancito dalla Legge 7 luglio 2000, n. 212. Dunque, al contribuente viene riconosciuto il diritto al beneficio anche se viene a mancare un adempimento che costituisce un presupposto solo formale.
Ma cosa è successo nel dettaglio? Il motivo della disputa è la destinazione di un immobile a pertinenza di un fabbricato. Parliamo di un orto e di un giardino che erano stati individuati come area edificabile. Secondo il Comune, ciò bastava ad assoggettare la pertinenza ad autonoma tassazione, anche se mancava qualsiasi dichiarazione sulla reale destinazione della pertinenza.
Agevolazione IMU sulle pertinenze senza dichiarazione: i fatti

Un Comune ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato l’appello nei confronti di due contribuenti proprietari di immobili con pertinenze in controversia su impugnazione di due avvisi di accertamento per l’ICI relativa all’anno 2011 e due avvisi di accertamento per l’IMU relativa all’anno 2012. Inoltre, in relazione alle due aree pertinenziali c’erano anche sanzioni amministrative e interessi moratori. Le aree interessate erano state adibite a giardino ed orto.
La Commissione tributaria regionale ha deciso che le aree non erano soggette ad ICI-IMU poiché si tratta di giardini pertinenziali ai fabbricati appartenenti in comproprietà. Infatti, l’area pertinenziale può considerarsi parte integrante del fabbricato e viene a mancare l’autonomia ai fini impositivi, anche se risultava l’edificabilità.
Ai fini dell’ICI e dell’IMU, anche in difetto di dichiarazione preventiva da parte dei contribuenti, l’area pertinenziale può considerarsi parte integrante del fabbricato a cui essa accede, perdendo autonoma rilevanza ai fini impositivi, nonostante l’edificabilità risultante dalle previsioni della pianificazione urbanistica (generale ed attuativa), sempre che l’ente impositore abbia avuto contezza (attraverso l’acquisizione di documenti o l’assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) del vincolo di pertinenzialità – desumibile dall’accertamento in fatto della stabile e durevole destinazione del bene accessorio a servizio o ornamento del bene principale – prima dell’anno di imposta a cui si riferisce l’avviso di accertamento
è quanto si legge nell‘ordinanza.
IMU 2023, si paga sulle pertinenze della prima casa?
Prima di scoprire se l’IMU si paga sulle pertinenze della prima casa, diamo un’occhiata al significato di pertinenza che viene definito dall’articolo 8 comma 3 del Dlgs 23/2011. Nelle pertinenze dell’abitazione principale rientrano quelle classificate nelle categorie catastali:
- C/2 magazzini e locali deposito, quindi soffitti e cantine
- C/6, autorimesse, quindi box e posti auto in garage
- C/7, tettoie chiuse o aperte.
Per quanto riguarda l’IMU, è prevista l’esenzione dal pagamento nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali ammesse, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Ciò significa che sono al massimo 3 le pertinenze esenti, ciascuna appartenente a una delle diverse categorie catastali.