IMU 2023: quando, come pagare, esenzioni, novità
Imu 2023: scadenza, esenzioni. Chi paga, quando e come si paga. Elenco delle esenzioni per mancato e ritardato pagamento e ravvedimento operoso. Proroga. Codici tributo. Novità esenzioni. Conguaglio.

Con l’avvicinarsi della metà dell’anno, tornano gli impegni che riguardano gran parte delle famiglie italiane relativamente ad uno dei beni più importanti, ovvero la casa.
Stiamo parlando dell’IMU, imposta municipale unica: la prima data da segnare sul calendario è il prossimo 16 giugno 2023, quando andrà versato l’acconto, pari al 50% dell’importo complessivo annuale.
Il saldo IMU 2023, la seconda rata, andrà effettuato entro il prossimo 16 dicembre 2023. Con la scadenza dell’ultimo mese dell’anno, va versato il restante 50% della somma complessiva dell’anno solare.
- IMU 2023: chi paga
- IMU 2023 esenzioni
- IMU 2023: come si calcola
- IMU 2023: prima rata scadenza
- IMU 2023 prima rata: eccezione
- IMU 2023: riduzione comodato d’uso
- IMU 2023: riduzione seconda casa
- IMU 2023: esenzione pensionati esteri
- IMU novità 2023: esenzione immobili abusivi
- IMU 2023 come si paga
- IMU 2023 codici tributo
- Imu sanzioni per mancato e ritardato pagamento
IMU 2023: chi paga
L’Imposta municipale unica (d’ora in avanti indicata con IMU) è dovuta dal contribuente italiano in qualità di proprietario di un immobile, edificio, capannone, appartamento o locale che sia.
Anche per l’anno solare 2022, l’IMU prima casa viene versata unicamente dal proprietario di immobili residente in abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9, ovvero case signorili, ville e castelli.
L’imposta deve invece essere versata in ogni caso per la seconda casa, qualunque sia il suo utilizzo, ovvero data in affitto, vuota o concessa in maniera gratuita.
Sono tenuti al pagamento anche i possessori di locali detenuti ed utilizzati come negozi, uffici o depositi.
IMU 2023 esenzioni
L’esenzione principale in materia di IMU 2023 spetta per la proprietà di un immobile adibito a prima casa. Vi sono poi ulteriori esenzioni che vengono applicate nei seguenti casi:
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- immobili assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)
- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, se impiegati come casa di abitazione
- fabbricati crollanti (ma non del tutto crollati) iscritti al catasto come F2
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, qualora invenduti e non locati
E’ inoltre consentita, da parte dei Comuni, l’istituzione di altre forme di esenzioni per:
- cittadini anziani o disabili aventi residenza presso case di cura, ospedali o presso altre istituti aventi carattere di ricovero permanente, a patto che l’abitazione non venga data in affitto
- casa concessa in comodato d’uso ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che utilizzano l’abitazione come prima casa, purché con un ISEE non superiore a €15.000
Immobili colpiti da sisma
La legge di Bilancio 2022 consente ai proprietari di abitazioni e locali colpiti da sisma l’esenzione. Precisamente riguarda i titolari di immobili residenti nei:
- comuni di Lombardia e Veneto interessato dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
- comuni dell’Emilia Romagna interessati dalla proroga dello stato d’emergenza
- fabbricati distrutti e situati nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016 nel Centro Italia
- fabbricati distrutti e situati a Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 nell’isola di Ischia.
Immobili sottoposti a sfratto
Chi possiede un immobile in locazione a uso abitativo, a patto di aver ottenuto in favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità, con sospensione dell’esecuzione fino al 30 giugno 2022 o fino al 31 dicembre 2022, è esentato per il 2022 dal versamento dell’IMU.
Qualora abbia provveduto al pagamento della prima rata, può ottenere il rimborso presentando domanda al Comune.
Immobili con particolare destinazione
Il decreto in vigore da agosto stabilisce che gli immobili iscritti nella categoria catastale D/3 e destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, purchè i proprietari siano essi stessi gestori delle attività, sono esentati dal pagamento dell’IMU per gli anni 2021 e 2022.
IMU 2023: come si calcola

A questo punto diventa fondamentale conoscere la modalità di calcolo dell’IMU: il pagamento della prima rata 2023 deve avvenire con l’aliquota Imu stabilita dal Comune per la seconda rata del 2022.
Il procedimento di calcolo per l’IMU 2023 è il medesimo di quello utilizzato per pagamento di Imu e Tasi negli anni precedenti.
Si parte dalla rendita catastale:
- rivalutare la rendita del 5%
- moltiplicare la rendita rivalutata per il coefficiente di ogni immobile per cui si effettuano i versamenti
- moltiplicare il risultato così ottenuto per le aliquote deliberate da ogni singolo Comune.
Nel caso in cui il Comune non abbia effettuato una nuova delibera in tempo utile, il calcolo di quanto si deve pagare deve essere effettuato con riferimento all’aliquota minima stabilita per legge. In fase di conguaglio, il versamento dovrà essere effettuato sulla base in base all’aliquota deliberata dal Comune, cui spetterà il compito entro il prossimo ottobre 2023.
IMU 2023: prima rata scadenza
Per i contribuenti, la prima rata IMU 2023 andava versata entro il 16 giugno 2023.
IMU 2023 prima rata: eccezione
I contribuenti che non risultavano in possesso di immobili nel 2022, dunque che non avevano effettuato alcun pagamento di IMU e TASI, ma hanno invece acquistato uno o più immobili nei primi mesi del 2023, possono provvedere al saldo il prossimo 16 dicembre, qualora non abbiano versato la prima rata a giugno.
IMU 2023: riduzione comodato d’uso
Nell’ultima legge di Bilancio approvata dal Governo Italiano, l’articolo 1, comma 1092 prevede un’agevolazione IMU per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado.
La riduzione dell’importo da versare è pari al 50% della base imponibile.
E’ prevista l’estensione, in caso di morte del comodatario, al coniuge in vita, ma soltanto nel caso in cui siano presenti figli minori.
Condizioni necessarie
Perché venga applicata la riduzione del 50%, occorre rispettare le seguenti condizioni:
- il contratto di comodato deve essere registrato
- il comodante, oltre all’immobile adibito ad abitazione principale, può essere proprietario al massimo di un solo immobile in Italia
- il comodante deve avere residenza anagrafica ed avere dimora presso il comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato.
La riduzione Imu non si applica alle abitazioni inserite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, ovvero genitori/figli, che le usano come abitazione principale.
IMU 2023: riduzione seconda casa
Anche nel 2023 è prevista la riduzione del 75% dell’importo IMU per la seconda casa, nel caso in cui l’abitazione venga data in locazione a canone concordato.
IMU 2023: esenzione pensionati esteri
Per i pensionati residenti all’estero, a partire dal 2022, è possibile, esclusivamente per un solo immobile a uso abitativo (purché non locato o dato in comodato d’uso e posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto), vedersi dimezzato l’importo IMU.
La normativa vede il cambio dei requisiti necessari per averne diritto: si fa riferimento ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ma senza più richiedere il requisito della cittadinanza italiana, né quello dell’iscrizione all’AIRE.
I beneficiari devono però essere titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, ed essere residenti in uno Stato diverso dall’Italia. A poterne beneficiare sono così anche cittadini non in possesso della cittadinanza italiana.
IMU novità 2023: esenzione immobili abusivi

Una delle principali novità legate all’IMU per il 2023, secondo quando inserito nella legge finanziaria di fine anno, è l’esenzione dal pagamento dell’imposta per i soggetti aventi un immobile occupato in maniera abusiva. Come riportato nei commi 81 e 82 della legge di bilancio 2023è disposta l’esenzione IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili previa denuncia all’autorità giudiziaria.
IMU 2023 come si paga
Sono due le modalità che permettono di saldare il pagamento dell’IMU con due rate, oppure in rata unica (per chi ha provveduto a giugno).
Modello F24
E’ possibile eseguire il pagamento mediante modello F24 ordinario, F24 editabile oppure F24 semplificato IMU utilizzando i seguenti codici tributo:
- Abitazioni principali (A/1, A/8, A/9) codice 3912
- Fabbricati rurali codice 3913
- Terreni codice 3914
- Aree fabbricabili 3916
- Altri fabbricati codice 3918
- Immobili categoria D-Stato codice 3925
- Immobili categoria D- Incremento Comune codice 3930
Bollettino postale
Per il contribuente esiste una seconda modalità che permette in maniera agevole di mettersi in regola con il pagamento dell’IMU, ovvero mediante:
- bollettino postale precompilato spedito direttamente a casa, presso l’indirizzo di residenza del proprietario dell’immobile. Anche in questo caso, è consentito al cittadino effettuare il pagamento in un’unica rata (entro giugno 2022) oppure in due rate, giugno e dicembre 2022.
IMU 2023 codici tributo
L’imposta può essere pagata mediante il modello F24. L’Agenzia delle Entrate ha reso noto i codici tributo da indicare che sono i seguenti:
- 3912 denominato “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE”
- 3913 denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”
- 3914 denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”
- 3916 denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”
- 3918 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”
- 3923 denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”
- 3924 denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”
- 3925 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
- 3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”
- 3939 denominato “IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE”.
Imu sanzioni per mancato e ritardato pagamento
Grazie al ravvedimento operoso, il contribuente ha un anno di tempo per versare l’importo dovuto con un’agevolazione particolare sugli interessi e sanzioni:
- Ravvedimento sprint con un ritardo fino a 14 giorni che vede una sanzione dello 0,1% al giorno fino al massimo di 1,4% nel limite dei 14 giorni a cui si aggiungono gli interessi attualmente dello 0,3% (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017).
- Ravvedimento breve dai 15 ai 40 giorni, la sanzione sale al 1,5 % più interessi dello 0,3%.
- Ravvedimento medio dai 30 ai 90 giorni, la sanzione sale al 1,67 % più interessi dello 0,3%.
- Ravvedimento lungo dai 90 giorni ad un anno, dove la sanzione sale al 3,75% più interessi dello 0,3%.
Dopo l’anno, ossia dopo il termine previsto per usufruire del Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.