Pagare con la cessione del credito: si può? L’AdE risponde
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito che riguarda la possibilità di pagare con la cessione del credito il compenso di un professionista. Come tutti ben sanno, dal 29 maggio 2024 è in vigore la legge che blocca la cessione, ma c’è ancora uno spiraglio per alcuni: ecco dove.
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Un caso recentissimo ha risvegliato l’interesse degli italiani verso la materia della cessione del credito. Si tratta di un’interrogazione che uno studio di consulenza professionale ha rivolto all’Agenzia delle Entrate e che ha riaperto il dibattito, chiarendo alcuni punti chiave.
Una società edile ha deciso di pagare lo studio di consulenza che aveva assunto per lo svolgimento di un lavoro, utilizzando i crediti che aveva maturato tramite lo sconto in fattura e che erano già presenti nel suo cassetto fiscale, secondo l’articolo 121 del Decreto Rilancio.
Per capire se questo fosse lecito oppure no, la società si è rivolta all’Agenzia delle Entrate, la quale ha chiarito una volta per tutte cosa si può fare e cosa no con la cessione dei crediti, e aggiungendo una specifica chiave in materia fiscale. Ecco cosa stabilisce la legge a riguardo.
Pagare con la cessione del credito

Nel caso sopra esposto, una società di consulenza si è ritrovata a dover gestire un pagamento in crediti invece che in denaro e, per evitare di sbagliare, si è rivolta all’Agenzia delle Entrate. Questa, con la risposta n. 240 del 15 settembre 2025, ha chiarito una volta per tutte la questione, ripercorrendo prima tutta l’evoluzione normativa che ha interessato la materia:
- l’articolo 121 del Decreto Rilancio ha consentito, tra il 2020 e il 2024, di scegliere tra l’utilizzo diretto della detrazione o la sua trasformazione in credito cedibile, con possibilità di sconto in fattura e successive cessioni limitate a banche e intermediari;
- il DL 11/2023 aveva introdotto, dal 17 febbraio 023, un primo divieto generale alle nuove opzioni, salvo specifiche deroghe;
- il DL 39/2024, convertito nella legge 67/204 ha stabilito che a decorrere dal 29 maggio 2024 non è più consentito l’esercizio dell’opzione della cessione del credito in relazione alle singole rate residue non ancora fruite dalle detrazioni.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Tutto ciò premesso, alla domanda della società di consulenza che chiedeva se il blocco della cessione opera anche per le cessioni operate da aziende edili che hanno maturato il credito con lo sconto in fattura e di conseguenza già presente nella piattaforma cessione crediti del cassetto fiscale, l’Agenzia delle Entrate si è espressa chiarendo che:
“dal tenore letterale della disposizione non emerge alcun divieto nei confronti dei cessionari del credito corrispondente alle predette detrazioni”.
In poche parole, quindi, sia le banche che gli intermediari o gli altri soggetti che hanno già ricevuto i crediti potranno continuare a trasferirli, sempre che non siano stati ancora utilizzati in compensazione. Questo vuol dire che il divieto di cedere i crediti riguarda solamente il titolare originario della detrazione, e non chi detiene un credito già acquisito. Quindi, la società edile può tranquillamente pagare la società di consulenza con i propri crediti, senza violare alcuna disposizione normativa.
L’AdE, nei confronti dello studio di consulenza, aggiunge un chiarimento di tipo fiscale: il pagamento avvenuto tramite crediti è anch’esso da considerarsi un provento imponibile e, come tale, deve essere conteggiato e tassato come compenso professionale.