Immobile edilizia popolare: posso comprarlo per usucapione?
Chi vive da 20 anni in un’abitazione popolare avuta dal Comune, potrà far valere l’avvenuto acquisto del diritto reale sul bene per intervenuto usucapione?

Colui che risulta essere titolare di un bene di edilizia popolare, potrà far valere, dopo 20 anni, per intervenuta usucapione, l’acquisto a titolo originario a seguito di possesso di buona fede dell’immobile nel corso del tempo?
In tal caso, occorre altresì chiedersi, se sia possibile che l’usucapione intervenga e sia fatto valere sull’immobile popolare a seguito di possesso ininterrotto di vent’anni dello stesso allorquando l’inquilino possegga il bene con intenzione di acquistarlo e non nella semplice veste di locatario.
Acquisto casa in edilizia popolare per usucapione: è possibile?
Al fine di rispondere a tale interrogativo, occorre guardare alla convenzione di assegnazione del bene di edilizia pubblica, verificando se all’inquilino sia stato assegnato il possesso o la semplice detenzione del bene.
In particolare, la convenzione in forza della quale il Comune o altro ente proprietario concede quest’ultimo ad un soggetto non abbiente il godimento dell’immobile, soddisfa il godimento della casa popolare per una mera finalità abitativa tale da non poter configurare un possesso vero e proprio sull’immobile e non la semplice detenzione.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione con apposita sentenza ha statuito che, a seguito della stipula di una Convenzione con la quale il soggetto ha ricevuto da un altro il godimento di un bene immobile per uso abitativo, può determinare in capo all’aggiudicatario, un possesso idoneo all’usucapione e non una detenzione, sulla scorta dell’elemento psicologico dettato ” dall’animus possidendi” necessario per l’acquisto di un bene a titolo originario.

Pertanto, l’assegnazione della casa popolare, qualora preveda il patto di futura vendita, essendo il godimento finalizzato e tendente all’acquisto del diritto reale di proprietà sul bene immobile, può essere idonea a dimostrare che l’aggiudicatario abiti nell’immobile assegnato quale possessore e non detentore.
Potrà comportarsi come se ne fosse il proprietario in modo pacifico ed interrotto, ponendo quindi in essere tutti quegli atti che lo legittimino a far valere l’acquisto della proprietà per intervenuto usucapione ventennale.
Per effetto del patto di vendita futura o riscatto, pertanto, la convenzione d’uso determina l’assegnazione della casa popolare non solo per il godimento del bene stesso ma al fine di favorirne il passaggio di proprietà o di altro diritto reale quale diretta conseguenza del possesso continuo e di buona fede da parte del beneficiario.
Differente ragionamento giuridico, invece, si verificherebbe allorquando la convenzione porterebbe ad affermare che l’abitazione sia stata conferita all’assegnatario quale mero detentore e non possessore, senza determinare con il possesso nel tempo alcuna maturazione dell’acquisto per usucapione del diritto reale di proprietà sull’immobile.
Quest’ultimo, fin dall’origine, risulta essere nella sfera di disponibilità dell’ente con l’inquilino che ne acquista la sola detenzione dell’abitazione, di per sé, non idonea e necessaria a far maturare l’acquisto a titolo originario.
In tal senso, la legge sancisce che i beni rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato o Provincie ed altri enti locali, salvo disposizione speciale, siano soggetti alle medesime regole in vigore per i beni dei privati in termini di vendita o concessione dei diritti di godimento.