Esenzione IMU case occupate 2023: come funziona e cosa fare
Esenzione IMU per le case occupate 2023, nella Legge di Bilancio 2023 trova posto anche l’agevolazione in favore dei proprietari di case non disponibili o inutilizzabili perché occupate da terzi. Scopriamo le ultime novità, come funziona e cosa fare.

La legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1° gennaio prevede di esentare dal pagamento dell’imposta municipale propria (IMU) i proprietari di immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria.
Ricordiamo che l’IMU è il tributo istituito dal governo Monti nella manovra Salva-Italia del 2011 e si paga a livello comunale sul possesso dei beni immobiliari.
IMU, a chi spetta l’esenzione

L’esenzione IMU per le case occupate dal 1° gennaio 2023 spetta ai proprietari degli immobili inutilizzabili, indisponibili o occupati, ma solo se il proprietario ha presentato regolare denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati di cui all’articolo 614, comma secondo, Codice Penale (violazione di domicilio) e all’articolo 633 Codice Penale (invasione di terreni o edifici) o iniziata azione penale per i medesimi reati. Successivamente bisogna comunicare al Comune il possesso dei requisiti.
Altri immobili esenti dal pagamento dell’IMU
Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte i seguenti immobili:
- gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, attività di religione o di culto.
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