Costruzione di una piscina, quale permesso devo chiedere per non sbagliare?
Tutti i chiarimenti della la normativa per la costruzione di una piscina e il titolo edile da scegliere con l’annosa differenza tra mera pertinenza e nuova costruzione.

Il sogno di ogni proprietario di un immobile con grande spazio a disposizione e un’area all’aperto abbastanza vasta, è avere una piscina privata, dove rifocillarsi ai primi caldi e divertirsi con amici e famiglia. Il progetto per aggiungerla alla propria casa può avvenire anche dopo la sua costruzione, rispettando però un iter ben preciso e donandole il titolo edilizio giusto per la sua realizzazione. La domanda per molti sorge spontanea: si tratta di mera pertinenza o nuova costruzione? Scopriamo cosa dice la normativa di riferimento a riguardo.
La costruzione di una piscina tra mera pertinenza e nuova costruzione
I titoli abilitativi edilizi sono un procedimento fondamentale per avviare l’iter di costruzione e modifica di un immobile. Tra questi rientra anche l’implementazione ex novo di una piscina privata, regolamentata non più dalla vecchia normativa del DPR 380/2001 ma dal 2016 dal Decreto legislativo 222 con diversi aggiornamenti che hanno snellito il numero degli stessi previsti. Tra le varie indicazioni che devono seguire, figurano anche quelle legate alla metratura, parametro fondamentale nel caso di costruzione di una piscina nell’area esterna di un’abitazione privata. Cerchiamo di comprendere cosa dice la normativa a riguardo e qual è il caso di una piscina di soli 20 metri quadrati.
Il caso di una piscina di 20 mq

Tra i casi analizzati per i quali è stato chiamato in causa il Consiglio di Stato, vi è quello di una piscina di 20 mq in giardino ritenendo indispensabile non solo quantificarne la grandezza ma anche la funzionalità e la qualità rispetto all’immobile principale. Non è quindi da ritenersi una mera pertinenza urbanistica secondo la decisione del Consiglio di Stato, sez. II, nella sent. 2 ottobre 2024, n. 7937 poiché non si tratta di un’opera che funzionalmente ha una propria autonomia ed è coessenziale. Essa è configurabile solo quando sussiste un oggettivo collegamento funzionale rispetto all’opera principale, unitamente alla sua dimensione ridotta. A tal proposito, una piscina interrata o meno a prescindere da quanto sia grande, difetta del requisito funzionale di autonomia del valore connesso all’immobile principale, così come accade invece per i volumi tecnici.
Cosa dice la normativa a riguardo

La normativa a riguardo è molto chiara, sostenendo che la piscina sia una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata e configura una nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 380 del 2001 e non una pertinenza urbanistica del fabbricato residenziale. Le stesse quindi, così come deciso dal Consiglio di Stato nel caso precedente analizzato, non sono pertinenze in senso urbanistico in quanto comportanti trasformazione durevole del territorio.
La grandezza quindi ha un ruolo fondamentale: nel caso non superi i 20 mq si tratta di mera pertinenza non può negarsi la natura pertinenziale rispetto all’abitazione principale. Resta quindi parte privata dell’immobile, non suscettibile di utilizzo autonomo e separato e ha carattere accessorio. L’unica deroga è nel caso si tratti di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, nel quale anche le pertinenze assumono rilievo autonomo, perché incidono in maniera decisa sul bene paesaggio.