Box di pertinenza: ancora in vigore sconto in fattura e cessione del credito?

Autore:
Davide Bernasconi
  • Giornalista

Box pertinenziale: sconto in fattura e cessione del credito salutati dal Superbonus ma per i contribuenti rimane uno spiraglio. Scopri perchè.

Box di pertinenza: ancora in vigore sconto in fattura e cessione del credito?
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Potrebbe trattarsi di una dimenticanza del legislatore, eppure sembra che per quanto riguardai lavori concernenti il box di pertinenza dell’abitazione, anche dopo il 16 febbraio 2023 rimanga in vigore la possibilità di sconto in fattura e cessione del credito.

Ma facciamo un passo indietro. Come recita il testo di legge, l’art. 16-bis, comma 1, lett. d), del TUIR prevede una speciale detrazione fiscale per chi effettua l’acquisto di box, autorimesse e posti auto pertinenziali purché siano stati realizzati dall’impresa venditrice dell’immobile.

Il celebre decreto 11/2023 che ha di fatto azzerato il Superbonus, mostra però una dimenticanza, in quanto questa agevolazione fiscale non è stato indicata alla lettera c) del terzo comma dell’art. 2; pertanto, rimane di fatto in vigore lo sconto in fattura da parte dell’impresa costruttrice oppure o la cessione del credito da parte dell’acquirente, in merito alle spese sostenute nel periodo 1° gennaio 2022/31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a €96.000 iva inclusa.

La detrazione non si limita ad un solo box, necessario è il requisito della pertinenza con l’abitazione e che le spese sostenute siano diretta imputazione dei costi di realizzazione.

Perchè vale sconto in fattura/cessione del credito?

Box di pertinenza: ancora in vigore sconto in fattura e cessione del credito?
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La motivazione della persistenza della doppia opportunità è da attribuirsi al fatto che non è stato indicato alla lettera c) del terzo comma dell’art. 2 del DL 11/2023, noto in termini giornalistici come “blocca cessioni”.

Dunque, purchè la richiesta del titolo edilizio sia stata fatta entro il 16 febbraio 2023, è valida  la lettera a) del terzo comma, dove è indicato che è sufficiente la presentazione dello stesso.

Se quindi l’immobile viene venduto assieme al box, allora è possibile godere dello sconto in fattura sia quando si tratti di preliminare non registrato entro il termine indicato che per preliminari siglati dopo il 16 febbraio 2023.

La detrazione (trattandosi del bonus ristrutturazione), ricordiamolo, è pari al 50% dell’importo speso, e la relativa detrazione avviene al momento della dichiarazione dei redditi, recuperando così la metà della spesa in 10 anni, con 10 rate di uguale importo.

Unico problema è l’accertamento dei costi imputabili alla realizzazione del garage. In questo caso è consigliabile che il tecnico professionista effettui una ripartizione dei costi secondo logica, in modo da poter indicare un importo che tenga conto dell’incidenza del lavoro, e dei relativi costi, della costruzione del box rispetto all’immobile.

Le spese imputabili, oltre ai costi del materiale e della manodopera, sono:

  • tassa di occupazione del suolo pubblico (TOSAP)
  • oneri di urbanizzazione
  • prestazioni dei professionisti (geometra, architetto, commercialista, etc)
  • IVA, imposta di bollo ed oneri vari per denunce d’inizio attività e varie.