Assicurazione calamità naturali sulla casa: cosa copre?

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista

L’assicurazione per le calamità naturali, cosa copre in caso di danni provocati da eventi naturali quali alluvioni o terremoto? Cosa, invece, non rientra nella polizza assicurativa?

Assicurazione calamità naturali sulla casa: cosa copre?
Autore: ArtTower / Pixabay

Assicurare la casa dai danni cagionati dagli eventi metereologici o naturali, cosa garantisce?

Qual è l’entità del danno che riesce a coprire un contratto di assicurazione siglato per le calamità naturali?

Abitazione danneggiata da calamità natura: cosa accade?

L’alluvione, un terremoto o altri fenomeni naturale di grande portata, spesso possono provocare dei danni irreparabili ai beni immobili, frutto dei sacrifici di una vita.

Ed allora, ci si chiede, cosa accade allorquando un’abitazione sia totalmente rasa al suolo da una calamità naturale.

La polizza assicurativa può ricoprire l’intera entità del danno subito dal proprietario, consentendo la ricostruzione dell’immobile?

L’assicurazione summenzionata interviene in tutti quei casi in cui risulti essere stata danneggiata da una calamità, quale alluvione o sisma, una determinata abitazione sulla quale, in forza di tali abnormità, sia stata stipulata una polizza ad hoc.

Assicurare la casa da calamità naturali: come fare

Assicurazione calamità naturali sulla casa: cosa copre?
Autore: qgadrian / Pixabay

Il proprietario, che intenda sottoscrivere una polizza avente ad oggetto la copertura assicurativa dei danni cagionati ad un immobile da calamità naturali, può soltanto aderire al negozio giuridico senza apportarvi, nel contenuto, alcuna modifica.

Pertanto, prima di sottoscrivere in calce il contratto, occorre fornire al contraente tutte quelle informazioni che lo rendano edotto sul tipo di negozio giuridico stipulato in funzione delle singole esigenze.
In primis, dunque, occorre che il contratto con cui si attivi una polizza assicurativa su di un immobile, contenga:

  • denominazione sociale ed indirizzo della sede legale della compagnia assicurativa con la quale si stipula il negozio giuridico
  • indicazione di tutti quei prodotti assicurativi che rientrino nell’offerta della compagnia assicurativa adita
  • indicazione di tutte le informazioni sulla possibilità, da parte dell’assicurato, di poter agire nei confronti della compagnia o per ottenere la risoluzione stragiudiziale del vincolo negoziale costituito tra le parti.

L’intermediario, da parte sua, è tenuto:

  • a fornire le generalità della società assicurativa con la quale si stipuli il contratto
  • le informazioni relative alla trasparenza su conflitti di interesse
  • le procedure con cui sia possibile far valere reclamo o la richiesta di risoluzione stragiudiziale della lite
  • entità e natura del compenso pattuito sulla scorta del contratto siglato.

L’assicurato, da parte sua, dovrà indicare alla compagnia tutti gli elementi del rischio che intenda coprire e le circostanze in grado di poter incidere sul verificarsi dello stesso.
Sulla scorta di tali necessarie informazioni, sarà stabilito l’ammontare del premio assicurativo da versare in favore dell’agenzia assicurativa.

Contratto di assicurazione per calamità naturali: cosa copre

A questo punto urge rispondere alla domanda summenzionata: cosa copre in termini economici la polizza assicurativa rispetto al danno cagionato all’assicurato da una calamità naturale?

Generalmente, la polizza copre ed assicura i danni materiali e diretti cagionati al fabbricato e generati:

  • dal terremoto
  • da ruscelli il cui corso d’acqua sia stato alimentato dalla caduta di copiose piogge
  • fuoriuscita di acqua da bacini naturali o artificiali.

L’assicurazione siglata, è in grado di coprire le spese derivanti da demolizione, sgombero e smaltimento dei rifiuti nonché il pernottamento in albergo a seguito dell’inagibilità sopravvenuta dell’immobile sottoposto a calamità naturale.

Le franchigie generalmente si aggirano intorno a 20.000 euro, ma la copertura del danno provocato dalla calamità naturale non comporta la ricostruzione, ex novo del fabbricato, bensì di una  percentuale del 30% o 70%.

Assicurazione contro le calamità naturali: cosa non copre

Quali sono, occorre precisare, i rischi coperti dalla polizza assicurativa?
Generalmente per i danni cagionati da calamità naturali, la polizza assicurativa riesce a coprire i danni provocati:

  • maremoto, inondazione o terremoto
  • eruzione vulcanica
  • sciacallaggio.

La polizza assicurativa, dunque, ricopre gran parte dei danni provocati da determinati eventi che, ovviamente devono risultare essere non imprevedibili ed inevitabili per effetto di una commissione o omissione Dell’assicurato, il quale, dovrà aver fatto di tutto per evitare il verificarsi del rischio.

Di certo, maggiore è il rischio legato anche al tipo di attività posta in essere, di un eventuale verificarsi di un evento lesivo, maggiore è il premio assicurativo da versare a copertura di eventuali danni

In ogni caso l’assicurazione non garantisce il pagamento per la ricostruzione ex novo del fabbricato colpito, ma la possibilità di apportare i giusti correttivi per una percentuale pari al 30 per cento, soltanto per determinati eventi lesivi di un proprio bene