Acquisto di immobile non agibile: puoi tutelarti appellandoti alla normativa
Se si è erroneamente acquistato un immobile non agibile c’è ancora un’ancora di salvezza conoscendo ciò che dice a riguardo la normativa a favore dell’acquirente.

Acquistare un immobile è sempre una ricerca complicata, con un iter burocratico molto preciso per sistemare la documentazione e ogni certificazione e godersi la tranquillità di un nuovo step di vita. Tra le certificazioni che non possono mancare e che ricoprono grande importanza figura anche l’agibilità, che conferma che la struttura in questione abbia tutte le condizioni di sicurezza, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti istallati.
Questo documento si richiede al Comune di appartenenza con una segnalazione certificata SCA tramite lo sportello telematico SUAPE entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori. Ma cosa succede se si acquista un immobile non agibile e cosa può fare il neoproprietario per tutelarsi?
Compravendita di un immobile non agibile, ecco come tutelarsi
Quando si acquista un immobile, l’agibilità è tra quei documenti imprescindibili e che non possono mancare in ciò che il proprietario consegna all’acquirente. A volte può capitare che lo stesso non possegga questa certificazione o persino che l’immobile non sia agibile.
Cosa succede se si è attuata la compravendita e cosa può fare l’acquirente per tutelarsi? Analizziamo tutti i chiarimenti della normativa a riguardo, sia nella sfera legale che in quella morale, che tutela l’acquirente in ogni fase dell’acquisto.
Quando il proprietario non ha il certificato di agibilità

Il primo aspetto da analizzare è che un contratto di compravendita è valido anche senza l’agibilità, andando a cambiare però il rapporto contrattuale in merito. Il proprietario che non la richiede o non la possiede risulta inadempiente e l’acquirente può rivalersi su di lui legalmente, richiedendo sia l’annullamento del contratto che i danni morali per la problematica causata consapevolmente.
Tutto ciò risulta possibile poiché un immobile senza agibilità non può essere utilizzato espletando così le sue funzioni economiche e fattive, potendo richiedere anche un rimborso o riduzione del prezzo già corrisposto. La mancanza di certificazioni necessarie comporta altresì una grande svalutazione dell’immobile, quantificando il danno anche nelle eventuali spese necessarie per richiedere gli adempimenti per ottenere l’agibilità.
Il caso dell’agibilità degli immobili più datati

Un caso particolare riguarda gli immobili datati e costruiti prima del 1934. Per gli stessi non è necessario consegnare la documentazione dell’agibilità bensì la certificazione dell’epoca di edificazione. Ancora, per gli immobili costruiti prima del 2 settembre 1967, basta consegnare soltanto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, inserita eventualmente anche all’interno del contratto di compravendita, che certifichi la data di costruzione.
Questa è sostitutiva all’agibilità nel caso in cui negli anni successivi non siano stati eseguiti lavori importanti strutturali che abbiano inciso sulle condizioni di sicurezza. In tal caso, anche la documentazione di agibilità è necessaria per la compravendita e per l’acquisizione regolare della struttura da parte dell’acquirente.
Un iter che il neo proprietario deve quindi conoscere attentamente e alla perfezione, per non incorrere in sgradevoli problemi e inconvenienti una volta terminata la stessa compravendita.