Piattaforme online affitti brevi, scattano i nuovi obblighi: cosa sapere
I gestori delle piattaforme online che fungono da intermediari tra la struttura alberghiera e il cliente finale hanno l’obbligo di comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate: è quanto chiarito dal Fisco con la risposta n. 122 del 3 giugno 2024. Scopriamo quando un soggetto è considerato gestore di piattaforma digitale ai fini della comunicazione dati della DAC7.
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L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di piattaforme per prenotazioni online e comunicazione dati con la risposta n. 122 del 3 giugno 2024. Entrando nel dettaglio, l’interpello verte sulle nozioni di piattaforma e sull’obbligo di segnalazione dei dati raccolti dalle piattaforme digitali previsto dal Dlgs n. 32/2023. L’istante è una società che opera nel settore del turismo incoming e che si occupa della promozione e commercializzazione del territorio usufruendo di una piattaforma alberghiera, senza gestire direttamente né le transazioni né i pagamenti.
In altre parole, la società è sono un intermediario tra la struttura ricettiva o venditore e il cliente finale e non trattiene alcun dato sensibile come, ad esempio, il numero di carta di credito del cliente. Dunque, l’istante chiede al Fisco se in questo caso sussiste l’obbligo di comunicare i dati delle operazioni avvenute sul proprio portale alla luce di quanto previsto dal D.lgs. 1° marzo 2023, n. 32 (anche ”Decreto”), emanato in ”Attuazione della Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 recante la modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.”
È doveroso precisare che la struttura alberghiera incassa il corrispettivo direttamente dal cliente mentre alla Società viene riconosciuta una commissione per l’attività di intermediazione svolta. Non ci resta che scoprire la risposta del Fisco.
Comunicazione dati, gli obblighi delle piattaforme online

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la Direttiva del Consiglio del 22 marzo 2021 spinge gli Stati membri dell’Unione europea ad adottare le misure necessarie affinché i gestori di piattaforme digitali acquisiscano e comunichino alle competenti Amministrazioni fiscali, una serie di dati concernenti i venditori presenti e le attività negoziate sulle piattaforme. Questo perché c’è la necessità di contrastare le frodi, l’evasione e l’elusione fiscale facilitate dalla rapida digitalizzazione dell’economia registrata negli ultimi anni.
Inoltre, per i gestori delle piattaforme risulta più facile raccogliere e verificare le informazioni necessarie su tutti i venditori che utilizzano una piattaforma digitale specifica. Dunque, l’introduzione di un obbligo di comunicazione standardizzato da parte
dei gestori delle piattaforme digitali e il conseguente scambio di informazioni tra gli Stati possono consentire alle Amministrazioni fiscali di acquisire questi dati e ricostruire i corretti volumi d’affari che si generano sulle stesse piattaforme.
Il Fisco ricorda che nel 2020 sono state elaborate in ambito Ocse le “Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy”, che garantiscono uno scambio di informazioni valutato equivalente a quello disciplinato dalla Dac 7. La normativa italiana ha dato attuazione alle indicazioni della direttiva con il Dlgs n. 32/2023. Il decreto prevede, dal 1° gennaio 2023, per i gestori di piattaforme digitali che soddisfano determinati requisiti l’obbligo di:
- espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale ai fini dell’identificazione dei venditori presenti sulle piattaforme
- comunicare all’Agenzia delle entrate, una serie di informazioni riguardanti i venditori, le attività intermediate per il tramite della piattaforma, i corrispettivi versati ai venditori in relazione a tali attività e, se conosciuti, gli identificativi dei conti finanziari sui quali vengono accreditati i corrispettivi.
La risposta del Fisco
Il Fisco sostiene che la società in questione si configura come “gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione”, tenendo conto che il contribuente svolge un’attività che permette agli operatori di effettuare un efficace e mirato svolgimento delle proprie attività. In conclusione, l’istante è tenuto ad effettuare gli adempimenti previsti dall’articolo 10 e seguenti del decreto legislativo attuativo della Dac 7.
Direttiva DAC7 e Airbnb
Secondo la direttiva Dac7 sopracitata, le aziende digitali come Airbnb hanno l’obbligo di raccogliere e comunicare le informazioni fiscali degli host che ricevono proventi tramite la piattaforma. Per “Host” si intende qualsiasi utente che pubblichi un annuncio o proponga alloggi in locazione su Airbnb.