Sismabonus acquisti e remissione in bonis: unica sanzione, ma chi paga?
Sismabonus acquisti, come funziona la remissione in bonis per l’asseverazione tardiva? La risposta arriva dall’Agenzia delle entrate che fornisce chiarimenti sull’agevolazione fiscale riservata agli acquirenti di edifici ricostruiti con lo scopo di ridurne il rischio sismico.
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Il Sismabonus acquisti consiste in una detrazione Irpef rivolta ai contribuenti che intendono acquistare case antisismiche. Nello specifico, deve trattarsi di immobili realizzati, nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3, a seguito di demolizione e ricostruzione di interi edifici (anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente), da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, provvedono alla vendita dell’immobile.
È possibile usufruire della detrazione pari al 75 o all’85% (in base alla riduzione del rischio sismico conseguita) del prezzo riportato nell’atto pubblico di compravendita. Sul Sismabonus acquisti ci sono ancora degli interrogativi che riguardano la remissione in bonis e l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti a riguardo.
Sismabonus acquisti, remissione in bonis in caso di asseverazione tardiva: come funziona

Con la risposta n. 467/2023 del 24/11/2023, il Fisco torna sul tema Sismabonus acquisti e sulla remissione in bonis. Nel dettaglio, un’impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare aveva stipulato un contratto preliminare di acquisto di un’area ricadente in zona classificata a rischio sismico ”3” con dei fabbricati da demolire e ricostruire.
Il progetto di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione prevede la demolizione e la ricostruzione dei fabbricati esistenti, nonché il relativo ampliamento, al fine di sviluppare un nuovo complesso immobiliare costituito da tre edifici a destinazione residenziale
, si legge. Lo scopo dell’impresa era quello di vendere gli appartamenti con il Sismabonus acquisti, concedendo lo sconto in fattura agli acquirenti che opteranno per tale possibilità. Il contratto preliminare di compravendita era stato stipulato dall’impresa senza depositare l’asseverazione da redigere secondo l’allegato B prevista dal DM 58/2017, che è necessaria per poter accedere al Sismabonus acquisti.
Tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che è possibile beneficiare del Sismabonus acquisti e dello sconto in fattura anche se la ricostruzione dell’edificio determina un aumento volumetrico rispetto a quello originario. Per quanto riguarda l’asseverazione prevista presentata in ritardo dall’impresa, il Fisco ha spiegato che spetta all’impresa pagare la sanzione dovuta per la ”remissione in bonis’‘, considerato che l’articolo 3 del decreto interministeriale 28 febbraio 2017, n. 58, richiama il committente (e non, ad esempio, il beneficiario della detrazione). Dunque, la sanzione di 250 euro deve essere versata dall’impresa soltanto una sola volta e prima della stipula del primo rogito di compravendita avente ad oggetto una delle unità immobiliari del nuovo complesso.
Bonus mobili e Sismabonus acquisti, sono compatibili?
L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti anche sulla possibile compatibilità del Sismabonus acquisti con il bonus mobili. Nel caso preso in esame, è possibile fruire di entrambe le detrazioni in quanto il bonus mobili è riconosciuto ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all’articolo 16bis del TUIR (bonus ristrutturazioni), disciplina da cui derivano anche il Sismabonus e il Sismabonus acquisti.