Nuove regole per camini, stufe e caldaie: rischio multe fino a 3mila euro

Autore:
Verdiana Sasso
  • Giornalista
Tempo di lettura: 4 minuti

Nuove regole per camini, stufe e caldaie che usano biomasse (legna, pellet, cippato): in Toscana è scattato l’obbligo di dichiarare gli impianti presenti nelle abitazioni al fine di migliorare le politiche per il contrasto dell’inquinamento atmosferico. In caso di mancato accatastamento si rischiano multe fino a 3mila euro. 

Pellet, legna
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Nella Regione Toscana parte l’accatastamento semplificato per gli impianti a biomassa. Ciò significa che chi ha in casa un caminetto, stufa o caldaia, deve comunicarlo altrimenti si rischiano multe fino a 3mila euro. La Regione ha deciso di porre questo obbligo al fine di quantificare la presenza di camini e stufe sul proprio territorio: questo dato è fondamentale per mettere in relazione la diffusione di questi impianti e i fenomeni di inquinamento da PM10, al fine di migliorare le politiche per il contrasto dell’inquinamento atmosferico.

È doveroso precisare che l’obbligo vale sia per i nuovi che per i vecchi impianti, anche se cambiano le modalità. Nel caso l’impianto sia stato installato prima del 15 marzo 2023 è il responsabile dell’impianto (cioè il proprietario della casa o l’inquilino in caso di locazione) a dover procedere all’”accatastamento semplificato”. Se invece l’impianto è installato dopo il 15 marzo 2023 dovrà procedere il manutentore/installatore, che accederà ad una diversa procedura direttamente dal portale SIERT dove è registrato come professionista. Sono esclusi dalle procedure di accatastamento solo i generatori a biomassa che risultino chiusi, dismessi o non in funzione e i generatori a biomassa di potenza nominale inferiore a 10 kW utilizzati in maniera occasionale e saltuaria.

Accatastamento camini, stufe e caldaie: come mettersi in regola

Camino
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La procedura per mettersi in regola è molto semplice: è sufficiente collegarsi, attraverso le proprie credenziali SPID, sul sito della Regione Toscana ed il sistema collegherà direttamente il generatore a biomassa sotto il codice-impianto già corrispondete all’unità immobiliare.

L’obbligo di accatastamento ha, come detto, il primo obiettivo di conoscere il numero degli impianti a biomassa presenti nel territorio per poter assicurare una risposta coerente della Regione al problema dell’inquinamento atmosferico. La disciplina sanzionatoria prevede, in caso che il controllo operato da un ispettore di ARRR Spa riscontri il mancato accatastamento dell’impianto, non la diretta irrogazione della sanzione ma l’indicazione al cittadino di provvedere entro 30 giorni alla messa in regola. Solo passati questi 30 giorni e a fronte di un’ulteriore diffida si darà corso alle sanzioni non inferiori a 500 euro e non superiori a 3000 euro.

Impianti a biomassa, quali sono quelli interessati?

Gli impianti interessati dall’obbligo sono i generatori alimentati a biomassa con potenza utile nominale inferiore ai 10 kW. Per potenza nominale si intende quella resa dal generatore all’ambiente e dichiarata dal fabbricante. In caso di mancata documentazione, è possibile procedere in questo modo:

  • Se hai un camino aperto procedi pure all’accatastamento semplificato, ti verrà chiesta solo la data di installazione (presunta).
  • Se hai camini chiusi con inserti, stufe e caldaie chiama il tuo tecnico di fiducia e verifica con lui. È importante che tu lo faccia perché se l’impianto ha una potenza inferiore ai 10 KW puoi procedere all’accatastamento semplificato in autonomia ma se l’impianto ha una potenza superiore a 10 KW non procedere oltre. L’impianto rientra infatti nelle procedure ordinarie di accatastamento (sempre previste dalla Delibera n.222 del 06-03-2023) e dovrà essere proprio il tuo tecnico di fiducia ad accatastarlo sul SIERT (Il Sistema Informativo Energetico Regionale) al pari di un qualsiasi altro impianto termico.

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