Asta con e senza incanto: criteri, modalità e differenze
Le aste giudiziarie determinano la vendita forzata di beni appartenenti a debitori insolventi. Si verificano con incanto e senza incanto allo scopo di tutelare i creditori insoddisfatti. Vediamo le differenze.
La vendita all’incanto o senza incanto presso i Tribunali Fallimentari di beni mobili ed immobili risulta essere l’unico strumento in grado di tutelare gli interessi del creditore nei confronti del debitore inadempiente.
Aste giudiziarie con incanto e senza incanto
Presso le aule dei tribunali la vendita forzata dei beni rientranti nei beni del patrimonio personale del debitore può avvenire all’incanto e senza incanto.
In entrambe le modalità lo scopo è di assicurare la tutela satisfattiva del creditore di ottenere l’elargizione del proprio credito insoluto.
Quando l’asta avviene all’incanto tra i partecipanti, l’acquisto si definirà in favore dell’aspirante acquirente che offra il prezzo più alto.
Di contro, all’asta senza incanto, le offerte valutabili sono quelle superiori ad un quinto di quella precedente.
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Asta con incanto: modalità e criteri
Procedendo alla vendita con incanto il giudice gestisce la competizione tra gli acquirenti favorendo il contendente che abbia offerto il prezzo maggiore.
Prima di dare il via al deposito delle offerte, il giudice fissa una base d’asta.
I partecipanti hanno tempo tre minuti per formulare la propria offerta che altrimenti non potrà essere presa in considerazione.
Il partecipante che avrà formulato l’offerta più alta dovrà attendere 10 giorni prima che l’aggiudicazione dell’asta venga conclamata.
In tale lasso di tempo si può dare possibilità ad un altro partecipante di presentare un’offerta alla cancelleria del Tribunale Fallimentare.
Asta senza incanto: come si svolge
A differenza dell’asta con incanto, quella senza incanto risulta essere per tempistiche più spedita.
L’offerta dei partecipanti viene formulata in busta chiusa alla cancelleria del giudice.
La busta è segregata e deve contenere un’offerta irrevocabile nella quale siano indicati:
- prezzo
- modalità
- tempistiche di pagamento.
Trascorsa tale fase, il Giudice provvede a convocare in udienza pubblica gli offerenti ed alla loro presenza:
- apre le buste
- legge il prezzo
- assegna il bene al pretendente che abbia formulato l’offerta più alta.
Dovesse essere presentata una sola offerta, quest’ultima sarà accolta solo se il prezzo di acquisto indicato sia corrispondente ad un quinto del prezzo base del bene all’asta.
Regolamentazione e criteri di partecipazione alle aste giudiziarie
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Ai sensi ed in forza del codice civile, alle aste giudiziarie partecipa chiunque salvo il debitore proprietario del bene all’asta.
I benefici dell’acquisto di un bene all’asta sono innumerevoli.
In particolare l’acquirente è tutelato per il valore del bene stesso di gran lunga inferiore a quello di mercato.
Con l’acquisto dall’asta di un bene lo stesso viene spogliato delle garanzie reali vantate da parte dei creditori (ipoteche o pegni).
L’obbligo in capo all’offerente è quello di saldare il prezzo dovuto entro 120 giorni.
Effettuato lo stesso, il giudice provvederà alla trascrizione del bene nell’apposito registro pubblico ai fini e per gli effetti di legge.

- Laurea in Giurisprudenza
- Abilitazione Forense presso la Corte d'Appello di Salerno
- Giornalista Pubblicista
- Autore specializzato in controversie legali, normative, condominio, casa, successioni, contratto, mutui.