Modifica unilaterale del contratto di fornitura: come posso evitare una bolletta pazza?
Cosa accade allorquando l’azienda fornitrice di un servizio di utenza, inoltri a mezzo posta, una bolletta conseguenziale alla modifica unilaterale del contratto preventivamente sottoscritto con il cliente? Occorre pagare ugualmente? Si può recedere dal vincolo negoziale rinnovato unilateralmente? Ecco la risposta.
Guarda il video
Il contratto di fornitura di un’utenza, spesso per le leggi del libero mercato in libera concorrenza, è abusivamente modificato unilateralmente dall’azienda che eroga il servizio.
In alcuni casi si verifica che l’utente riceva una bolletta in cui vengano addebitati dei costi di gestione del servizio di gran lunga superiori rispetto ai costi preventivati nel contratto sottoscritto, a seguito di una modifica unilaterale del vincolo negoziale, spesso non inoltrato a mezzo posta dall’azienda erogatrice e di cui il cliente non ha contezza.
Per prassi, dunque, si può verificare una modifica del contratto di fornitura di luce e gas, a seguito di una proposta formulata dall’azienda erogatrice del servizio o dello stesso cliente.
Quest’ultimo, in particolare, sfruttando le leggi che regolano il libero mercato, alla ricerca di costi più vantaggiosi, potrà richiedere al fornitore un cambio di offerta affinchè quest’ultima risulti essere migliorativa rispetto a quella in essere.
Dall’altra parte, il fornitore, potrà inviare direttamente, a mezzo posta, all’utente una proposta di modifica unilaterale del contratto con relativo cambio dei criteri, modalità e costi di erogazione del servizio.
Tale proposta, invero, dovrà essere comunque accettata dall’altra parte contraente.
Modifica unilaterale del contratto di fornitura di un servizio: di cosa si tratta

Per effetto della liberalizzazione dei servizi e forniture di beni di prima necessità, le aziende specializzate nel settore sono in grado di scegliere autonomamente i costi del servizio e le condizioni del contratto da applicare per l’erogazione dello stesso.
In generale, il fornitore ha la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto di fornitura, approvandole in modo tacito ma previa comunicazione inoltrata all’utente.
La durata del contratto di fornitura di luce e gas ha un tempo indeterminato a seguito della sottoscrizione da parte di entrambe le parti a cambiare è l’offerta che costituisce oggetto della prestazione derivante da contratto.
In tal senso, una volta sottoscritto il contratto, l’utente non avrà più il timore di rinnovarlo ma sarà soggetto a variazioni dell’offerta oggetto dello stesso che potrà, a differenza del vincolo negoziale, essere modificata a seconda dei cambiamenti e delle condizioni dettate dal mercato libero.
Le condizioni dell’offerta possono essere modificate, anche unilateralmente, previo invio di una nuova proposta contrattuale, dall’azienda fornitrice del servizio, ma al contempo il cliente avrà sempre riservato il diritto di recesso.
In tal senso, a seguito di invio di un contratto avente ad oggetto la proposta di un’offerta di servizio a costi di gran lunga più onerosi rispetto a quelli iniziali, indipendentemente dalla ricezione o meno della stessa, il cliente al momento dell’avvenuta cognizione del cambiamento, avrà diritto di recesso dal contratto unilateralmente posto in essere, se i costi non risulteranno essergli più convenienti.
La proposta unilaterale di modifica delle condizioni di fornitura del servizio da parte dell’azienda erogatrice dev’essere inoltrata all’utente a mezzo posta o per Pec o comunque secondo altre modalità previste dalla stipula del contratto che costituisce e sancisce il rapporto tra le parti.
Se il fornitore ha firmato un contratto a prezzo bloccato per due anni, alla scadenza di tale termine, il fornitore può unilateralmente proporre la modifica della proposta contrattuale inizialmente fornita.
L’utente, a quel punto, se non recede dal nuovo vincolo negoziale, è costretto a conformarsi alle nuove modalità di regolamentazione ed esecuzione della prestazione avente ad oggetto la fornitura del servizio.
Il contratto unilateralmente modificato con nuova proposta negoziale da parte del fornitore, dev’essere preceduto da un preavviso all’utente di almeno tre mesi antecedenti il giorno dell’avvenuta effettuazione della modifica delle condizioni di contratto.
La proposta di modifica unilaterale delle condizioni oggetto del contratto inizialmente stipulato con l’utente, è una facoltà del fornitore ma non può interferire con l’interesse legittimo e tutelato del cliente, di non corrispondere dei prezzi eccessivamente esosi rispetto a quelli inizialmente prefigurati.
Pertanto, a seguito di invio di una proposta contrattuale modificata unilateralmente dal fornitore, l’utente ha il diritto di far valere il rifiuto della stessa, recedendo dal nuovo vincolo negoziale, al fine di sottoscrivere il contratto di fornitura, a prezzi migliori e più competitivi, con altra azienda o ente fornitore.
La proposta unilaterale è valida ed efficace, da parte del fornitore, se l’utente l’abbia effettivamente ricevuta e, successivamente, accettata.
Il fornitore che non abbia provveduto ad inoltrare il preavviso di tre mesi e successiva proposta unilaterale della modifica delle condizioni negoziali, non potrà far valere il nuovo contratto ed il pagamento della bolletta di seguito emessa.
L’utente in tal caso, avrà l’onere di dimostrare in giudizio, l’inadempimento dell’altra parte contraente, chiedendo la risoluzione di diritto del vincolo negoziale, che in tal modo, cessa di esistere al momento del cambio delle condizioni contrattuali unilateralmente effettuate senza che la proposta sia stata comunicata ed approvata.
Qualora la risoluzione del contratto che opera ex ante, non sia accolta, l’utente potrà agire per la rescissione del contratto per sopravvenuta condizione economica eccessivamente onerosa, non dipendente dalla propria volontà, che lo rende impossibilitato a mantenere fede ad una prestazione risultante essere differente rispetto a quella per la quale inizialmente aveva raggiunto l’incontro di volontà con il proprio fornitore.
Tali tutele giudiziarie potranno essere apposte dall’utente se, a seguito di proposta di modifica contrattuale unilaterale, inoltrata nelle modalità previste dall’iniziale contratto da parte del forniture (in cui siano debitamente indicate le modifiche, la decorrenza della variazione e le modalità per la comunicazione del recesso da parte del cliente), l’utente abbia provveduto a manifestare la propria volontà di non volere sottoscrivere il nuovo vincolo.
Qualora, infatti, a seguito di proposta di modifica unilaterale del vincolo, l’utente non faccia pervenire alcunché al fornitore, il contratto unilateralmente modificato per volontà del fornitore, si considera valido ed efficace tra le parti per effetto del tacito assenso del cliente
La proposta unilateralmente formulata dal fornitore, pertanto, si intende, a seguito di omessa comunicazione di volontà contraria da parte del cliente, automaticamente accettata da quest’ultimo.
Qualora il cliente, invece, a seguito di ricezione della nuova proposta contrattuale, decida di cambiare fornitore per i costi eccessivamente onerosi del servizio riproposti dal fornitore, potrà recedere dal contratto senza alcun onere aggiuntivo.
In caso contrario, la proposta sarà automaticamente considerata accettata e, per divincolarsi, dovrà agire solo per la rescissione del contratto.
