Superbonus 110: unifamiliari, 30 settembre data ultima

Autore:
Davide Bernasconi
  • Giornalista

Superbonus 110% Abitazioni unifamiliari: scadenza tassativa 30 settembre 2022 con il 30% dei lavori completati. Il chiarimento del sottosegretario al Mef Guerra.

Superbonus 110: unifamiliari, 30 settembre data ultima

Non c’è mai pace per i proprietari di abitazioni unifamiliari che si sono gettati a capofitto nei lavori per l’ottenimento del Superbonus 110%, oggetto di numerosi cambiamenti nell’arco dei mesi e con il rischio concreto di non vedersi riconosciuti i costi sostenuti.

Negli ultimi giorni sono arrivati ulteriori chiarimenti, in merito ai requisiti, come precisato la sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Maria Cecilia Guerra in risposta a un’interrogazione della deputata ex M5S, Vita Martinciglio.

Il Superbonus 110% per le abitazioni unifamiliari richiede tassativamente che, entro il 30 settembre 2022 sia completato il 30% dei lavori previsti. Non è pertanto sufficiente il solo pagamento relativo al 30% dei lavori.

Nel ricordare e sottolineare che la scadenza, in precedenza fissata al 30 giugno 2022, era già stata interessata dalla proroga, fissata appunto al 30 settembre 2022, dunque alla fine dell’estate, la sottosegretaria Guerra ha voluto chiarire il punto in questione: 30% dei lavori complessivi completati e non basta che siano stati saldati alle aziende edili le fatture.

Dunque, il completamento delle opere deve essere accelerato, per non vedersi bloccata l’agevolazione e dover andare incontro a spese non previste. Tuttavia, nel corso della spiegazione, Guerra ha chiarito che nel calcolo della quota del 30% dei lavori possono essere inclusi anche le opere che non rientrano nel superbonus 110%.

In questo modo, nel calcolo il richiedente può includere anche i lavori preventivati ma che già all’origine non erano ammessi alla detrazione: in questo modo, diventa leggermente più semplice riuscire a raggiungere il target di spesa, un piccolo sollievo per chi era alle prese con ritardi non voluti ed imprevisti.

Per concludere, ricordiamo, a fronte di equivoci, che secondo la definizione dell’Agenzia delle Entrate, l‘edificio unifamiliare viene inteso come:

un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.

L’unità immobiliare è funzionalmente indipendente solo e se dotata di installazioni o impianti per acqua, luce, gas e riscaldamento di proprietà esclusiva.