Impianto di riscaldamento dismesso: come si possono usare i locali
Cosa è possibile fare dei locali di impianto di riscaldamento dopo la dismissione. A quale uso possono risultare essere destinati? Normativa in vigore.
L’impianto centralizzato di riscaldamento, un tempo, all’interno di un Condominio, costituiva la regola che, ai tempi d’oggi, con l’installazione di impianti autonomi, costituisce l’eccezione.
Con legge 10 del 1991, i locali dell’impianto di riscaldamento condominiale sono stati dismessi ed il risultato ha prodotto da parte dei singoli condomini l’attacco nella propria abitazione ad un proprio impianto, regolato da una caldaia, in grado di essere regolamento per uso e consumi, al risparmio e secondo le esigenze dei singoli proprietari.
A questo punto, ci si chiede, a cosa possano servire i locali contenenti l’impianto dismesso di riscaldamento condominiale.
Ed in particolare, a cosa serva tale spazio risultante essere non più utilizzato?
Dismissione impianto riscaldamento condominiale: cosa accade
In primis occorre definire cosa s’intende per locali destinati ad ospitare la centrale termica condominiale.
Tuttavia nel momento in cui tale locale venga dismesso, l’impianto resterà sempre tale ma potrà essere destinato ad una differente destinazione fattuale e catastale.
Sul punto, come sempre in un Condominio, le scelte ricorreranno in capo all’assemblea, la quale, dovrà assumere decisioni sulla cosa comune e sulle modalità d’uso purché tali delibere non inficino in negativo sui diritti dei condomini.
I criteri d’uso del locale termico sono adottate con apposita delibera dell’assemblea ovvero mediante inserimento di un regolamento di uno o più articoli che facciano riferimento ai criteri d’uso di tale spazio comune.
Qualora i condomini ritengano illegittime le norme singole o le delibere concernenti l’uso del locale termico, potranno agire per impugnare le stesse previo obbligo di esperire tentativo di mediazione.
Locale termico condominiale dismesso: come possono agire i condomini
I singoli condomini a seguito di dismissioni del locale termico, possono vantare il diritto d’uso della parte comune ex art.1102 del c.c. in forza e per effetti del quale:
ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine, può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.
La Suprema corte Costituzionale, in merito a tale norma di carattere generale ha, di poi, statuito, che la stessa vada interpretata in modo tale che l’uso della cosa comune da parte dei singoli non comporti danno alla sicurezza ed alla stabilità dell’edificio ovvero al decoro dello stabile.
Applicando tale principio all’uso del locale termico dismesso, ciascun condomino, a seguito della chiusura dello stesso, potrà utilizzarlo singolarmente per il deposito di materiali inerti.
In caso di deposito nel locale termico dismesso, di materiali infiammabili, per ragione di prevenzione degli incendi, il diritto d’uso singolo della parte comune, non sarà più reso possibile.
In caso di inosservanza di tale divieto, ciascun condomino potrà lamentare il comportamento illegittimo altrui, provvedendo a inoltrare richiesta di diffida all’Autorità giudiziaria al fine di ottenere la cessazione immediata di comportamenti penalmente rilevanti a danno della salute ed integrità fisica altrui.