Contratto di portierato: cosa cambia con il covid 19
Il contratto di portierato ai tempi del Covid-19 ha subito degli effetti negativi causa la diffusione della pandemia e l’emergenza sanitaria. I dettagli riguardanti tutte le varianti a cui devono far fronte gli appartenenti alla categoria.
Il portierato nel condominio deve attenersi alle nuove disposizioni che regolamentano la prestazione d’opera oggetto del negozio giuridico in periodo di pandemia da Covid-19.
Sintomi da Covid-19: cosa prevede la legge
Qualora il lavoratore lamenti dei sintomi che riconducano al contagio da Covid-19 dovrà mettersi in isolamento volontario presso la propria abitazione.
Di poi, spetterà all‘amministratore comunicare la problematica ai condomini per evitare diffusione del contagio.
In questo caso il datore di lavoro, ovvero il Condominio attraverso il proprio rappresentante legale, deve fornire dei dispositivi di sicurezza al prestatore d’opera per limitare il più possibile i rischi di contrarre il virus.
L‘amministratore ha, dunque, il compito di eseguire tutte le misure di sicurezza mediante la messa a disposizione dei DPI per la tutela della salute del lavoratore a rischio contagio.
L’amministratore tenuto al controllo
L’amministratore è tenuto ad adempiere alle proprie funzioni nel rispetto degli obblighi prescritti dal Dpcm del governo predisposti per evitare la diffusione incontrollata del virus.
Contratto di portierato: compiti e ed orari previsti dal contratto
Il ruolo di portiere è alquanto complesso.
Trattasi di un‘attività che comporta delle responsabilità a partire dalla ricezione della posta.
Il portiere, infatti, è tenuto a ritirare la posta ordinaria mentre per quella straordinaria, quale ad esempio la raccomandata, è necessaria una delega del destinatario.
Accanto a tali mansioni, il portiere ha compiti di vigilanza e manutenzione ordinaria dell’edificio (sostituire le lampadine).
Rientrano tra i compiti la pulizia degli spazi comuni e la gestione degli impianti di erogazioni di servizi essenziali quali acqua e riscaldamento.
In caso di blocco della cabina dell’ascensore, il portiere da contratto ha il compito di intervenire per sbloccare la cabina e liberare i condomini intrappolati all’interno.
Il portiere, infine, ha il compito di contingentare gli ingressi. Determinare l’afflusso delle uscite, evitare assembramenti e disporre in sicurezza il viatico delle persone estranee al condominio per l’accesso ai punti dell’Edificio in cui sono ubicati studi professionali aperti al pubblico.
Ha il compito di controllare il rispetto da parte dei condomini e dei visitatori delle norme d’uso ed accesso alle parti comuni attraverso l‘utilizzo di tutti i dispositivi previsti dalla legge per evitare la diffusione del contagio.
Deve, infine, costituire il veicolo di informazioni idonee per evitare la sosta prolungata nell’androne, facilitando il passaggio di estranei al condominio, nelle parti a cui sono interessati ad accedere, evitando la formazione di file ed assembramenti alquanto pericolosi.
Contratto di portierato: i dettami
La stipula del contratto di portierato avviene in conformità alle disposizione dettate dal Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro ex art.2087 c.c.
Nel negozio giudiziale devono essere indicati:
- Orario di lavoro settimanale e giornaliero
- Orario di apertura/chiusura portone
- Fascia oraria in cui si è reperibili e descrizione dell’alloggio.
Qualora il contratto non preveda un alloggio con almeno due ambienti all’interno dello stabile, il portiere dovrà essere munito dell’uso di una guardiola con annessi i servizi igienici.
Determinazione orario di lavoro
L’orario di lavoro previsto da contratto di portierato varia a seconda dell’usufrutto da parte del lavoratore dell’alloggio.
Nel caso il godimento di quest’ultimo sia previsto, il portiere dovrà lavorare per un totale di 48 ore settimanali distribuite in sei giornate.
Il portiere senza alloggio dovrà lavorare con un monte orario di 45 ore settimanali distribuito in 6 giorni.
Entrambi gli orari lavorativi sono di tipo continuativo con predisposizione di un intervallo di durata prefigurata dalle parti al momento della stipula e sottoscrizione del vincolo negoziale.