Casa, scadenze fiscali marzo 2023: cosa ricordare

Autore:
Verdiana Sasso
  • Giornalista

Scadenze fiscali marzo 2023, dalla trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali ai contratti di locazione e bonus edilizi. Vediamo insieme le imposte dovute e le comunicazioni per il mese di marzo 2023. 

scadenze fiscali marzo 2023
Michal Jarmoluk: Pixabay

Anche per il mese di marzo 2023 sono previste delle scadenze fiscali particolarmente importanti. In questo articolo ci soffermeremo su quelle per le quali è necessario fornire alcuni chiarimenti. A seguire troverete un elenco dettagliato di tutti gli adempimenti da assolvere nel corso di questo mese. Nel dettaglio, entro il 16 marzo 2023 gli amministratori di condominio devono comunicare all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, con particolare riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella Comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.

La modalità è esclusivamente telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Scadenze fiscali marzo 2023
Schluesseldienst: Pixabay

Entro il 31 marzo 2023, le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca” devono il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/03/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2023. La modalità prevede il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione.

Codici Tributo:

  • 1500 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per prima registrazione
  • 1501 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive
  • 1502 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive
  • 1503 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto
  • 1504 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per proroghe del contratto
  • 1505 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Bollo
  • 1506 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Tributi speciali e compensi
  • 1507 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
  • 1508 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
  • 1509 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
  • 1510 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

Bonus edilizi – Comunicazione cessione del credito o sconto in fattura

Il 31 marzo 2023 è anche il termine di scadenza per inviare la comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura inerente agli interventi agevolati con Superbonus o altri bonus edilizi. Generalmente, i committenti di un intervento agevolato attraverso Superbonus o altri bonus edilizi, che optano per sconto in fattura o cessione del credito, hanno l’obbligo di inviare comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo (inizialmente era il 16 marzo la scadenza) dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.