Superbonus 110: attenzione a queste spese
Superbonus 110%: arriva il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate. Quali sono le spese sostenute per il General Contractor che possono essere detratte.
Nel momento in cui ci si attiva per effettuare uno o più interventi legati al Superbonus 110%, ci si può affidare al “General contractor 110”, una figura (generalmente una società) che, incarico dal committente, gestisce i rapporti con le imprese edili e professionisti coinvolti.
In sintesi, i compiti del General contractor sono di trovare l’impresa che dovrà svolgere i lavori, i fornitori per materiale, i professionisti che avranno il compito rilasciare asseverazioni e visto di conformità.
Dunque si tratta della società che prende in appalto i lavori e che poi può procedere al subappalto in tutto o in parte degli interventi a terze ditte. Quindi nulla vieta che il General contractor 110 possa anche essere un’impresa edile. Il lavoro di collegamento dunque, fra le aziende e l’appaltante, consente di ricevere una remunerazione.
Nasce ora la questione se il committente possa detrarre tali costi sostenuti al pari di quelli per i lavori edili e per le pratiche burocratiche necessarie e fondamentali come visto e asseverazione.
La risposta è stata data dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 23/E del 2022, precisando che il committente può inserire, fra i costi sostenuti nell’ambito del superbonus, quelli relativi al General contractor per l’esecuzione di lavori in sé e per quelli necessari all’acquisizione di visto e asseverazione.
Esclusa invece la spesa sostenuta dal committente per l’attività di coordinamento svolta dal General Contractor in quanto non direttamente imputabile alla realizzazione dei lavori. Obbligatorio però, al momento della compilazione della fattura, l’inserimento della descrizione in maniera precisa del servizio reso.